Art. 16.
(Tutela dei praticanti).

      1. Il professionista delle attività motorie sportive, l'allenatore e preparatore fisico e atletico, lo specialista dell'attività motoria per il benessere, il manager delle attività motorie e sportive hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione dell'albo presso la quale sono iscritti.
      2. Nei luoghi pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e d), è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di un responsabile di settore scelto tra gli iscritti alla sezione A dell'albo.
      3. Le strutture indicate al comma 2, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi alla disposizione di cui al citato comma 2 entro tre anni dalla medesima data.
      4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 sono obbligati a rendere al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, per le strutture di nuova istituzione, ed entro il termine di cui al comma 3, per le strutture già operanti, apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia attestata l'assunzione da parte della struttura interessata di almeno un responsabile di settore in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
      5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta, a carico della struttura interessata, la revoca, con

 

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effetto immediato, dei provvedimenti autorizzativi connessi allo svolgimento delle attività motorie e sportive di cui alla presente legge.
      6. Le regioni, le province e i comuni con oltre 5.000 abitanti nonché gli enti e le strutture pubblici che svolgono od organizzano sotto qualunque forma le attività motorie e sportive di cui alla presente legge, o che sovrintendono alle stesse, anche in deroga alle norme in vigore, non possono procedere a nuove assunzioni né bandire nuovi concorsi se non procedono previamente all'assunzione di almeno un iscritto nella sezione A dell'albo da adibire al settore sportivo e motorio.